DELIBERAZIONE N. 9 DEL 28 LUGLIO 2021
Si informano le aziende interessate che con Deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 1 del 10 marzo 2021, recante i requisiti del responsabile tecnico.
In particolare, considerato il periodo di sospensione delle verifiche d’idoneità determinato dall’emergenza epidemiologica, è stato spostato al 16 ottobre 2023 il periodo transitorio che consente ai Responsabili Tecnici già nominati alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 6/2017) di mantenere il ruolo senza verifica di aggiornamento e contestualmente è stato fissato l’inizio Delle verifiche di aggiornamento a partire dal 1° gennaio 2022.
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28 LUGLIO 2021
Si informano le aziende interessate che con Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha deliberato l’adeguamento delle iscrizioni per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (cat. 4) e per il trasporto in conto proprio (cat. 2-bis) alla nuova definizione di “rifiuti urbani” introdotta dal D.lgs. 116/2020.
In particolare, viene consentito, con una variazione d’iscrizione, che:
- le imprese iscritte (o che intendono iscriversi) alla categoria 4 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possano trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 se gestiti al di fuori del servizio pubblico ed avviati al recupero;
- le imprese iscritte (o che intendono iscriversi) alla categoria 2-bis possano trasportare i rifiuti di cui all’allegato L-quater soltanto qualora questi derivino dall’esercizio della propria attività, inserita tra quelle di cui all’allegato L-quinquies ai fini del conferimento al servizio pubblico oppure se gestiti al di fuori del servizio pubblico.
La presente deliberazione entra in vigore dal 1° settembre 2021.
CIRCOLARE N. 9 DEL 29 LUGLIO 2021
Si informano le aziende interessate che con Circolare n. 9 del 29 luglio 2021, l’Albo gestori ambientali è nuovamente intervenuto sulla proroga della validità delle iscrizioni a seguito della nuova proroga dello stato di emergenza.
In particolare, in applicazione dell’art. 3-bis della Legge 159/2020, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 (termine stabilito con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 per la cessazione dello stato di emergenza), conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
La circolare chiarisce altresì che resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31 marzo 2022;
- comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Tale nuova Circolare sostituisce la Circolare n. 6 dell’11 maggio 2021.