RENTRI – Sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale DEFINITE LE MODALITA’ OPERATIVE

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Con il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, n. 143 sono definite le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Le istruzioni sono presentate in 18 schede, per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario ed articolate nei seguenti raggruppamenti:
– Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3);
– Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo (modalità 4-7);
– Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10);
– Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12);
– Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15);
– Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18).

Si coglie l’occasione per riportare la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale definite dal decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

ALLEGATO – TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: Data (art. 13, comma 1)
lettera a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18; a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti; a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 * a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
*Art 12 c. 1

a) gli enti e  le imprese che effettuano  il trattamento  dei rifiuti;

b) i produttori di  rifiuti  pericolosi,  fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con  riferimento ai rifiuti non pericolosi.

 

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) a decorrere dal 13 febbraio 2026

Arianna Ambiente sta predisponendo uno specifico corso di informativo in merito al RENTRI da sottoporre alle aziende interessate per poter arrivare preparati alla data dell’obbligo di utilizzo di tale sistema. Sarà nostra premura tenervi aggiornati.

 

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