LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

La presente per riepilogare gli adempimenti previsti dal DPR 177/11 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e per segnalare recenti chiarimenti da parte dell’Istituto Nazionale del Lavoro in merito alla certificazione dei contratti di lavoro e dei contratti di appalto (Nota INL n.694 del 24/01/2024 e Nota Ministeriale 7 marzo 2024, n. 1937 ).
Definizione di spazio confinato
Per “spazio confinato” si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad esempio, carenza di ossigeno).
Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:
serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, sistema fognario, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente od assente.

Principali rischi negli spazi confinati
Negli spazi confinati possono verificarsi diverse situazioni pericolose, la cui causa è spesso riconducibile a:
mancanza di ossigeno (asfissia), incendio e esplosione, temperatura elevata, concentrazione elevata di polveri, presenza di gas, fumi o vapori tossici, residui che possono emettere gas, fumi o vapori tossici, collasso da calore, colpo di calore, elettrocuzione, annegamento/soffocamento, claustrofobia, scarsa illuminazione, difficoltà e ritardo nel prestare soccorso.

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati.

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE – REQUISITI
– Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.
– Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 % della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto. La misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda.

– Obbligatorietà di informazione e formazione specifica, da rinnovare periodicamente e con particolare attenzione alla fase di addestramento circa l’uso degli strumenti di prevenzione (DPI, rilevatori, ecc.) e delle procedure da adottare in caso di anomalia o emergenza

OBBLIGHI DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
• Possesso di DPI specifici, strumentazioni ed attrezzature, idonei a prevenire i rischi propri dell’attività
• Obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non inferiore al 30% della forza lavoro destinata alla attività medesima, con esperienza almeno triennale)
• Integrale rispetto degli obblighi contributivi
• Obbligo sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente (anche per lavoratori autonomi)

INFORMAZIONE ALLE IMPRESE APPALTATRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI
In caso di affidamento dei lavori ad imprese esterne il datore di lavoro committente deve puntualmente e dettagliatamente informare tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il committente, sulla base della propria valutazione dei rischi, deve avere la capacità di comprendere se le dotazioni del fornitore siano idonee dal punto di vista della sicurezza.

RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
Il Datore di lavoro committente ha l’obbligo di individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento per lavori in spazi confinati (corso specifico).
Obblighi del rappresentante del datore di lavoro
• Vigilanza e coordinamento delle attività dei lavoratori dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
• Vigilanza e coordinamento delle attività al fine di evitare il rischio da interferenza tra i lavoratori in regime di appalto e lavoratori impiegati stabilmente dal committente
Cosa deve fare il rappresentante del datore di lavoro?
• Comunicare costantemente con il personale presente all’interno dello spazio confinato
• Rispondere a tutte le richieste dei lavoratori coinvolti, sia ordinarie, sia urgenti e di emergenza
• Monitorare l’ambiente esterno
• In caso d’emergenza attivare e collaborare con i soccorritori interni ed esterni

 

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Tali disposizioni si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Qualora il l’azienda o il committente decida di impiegare, per lavori in ambienti confinati, personale con altre tipologie contrattuali (diverse dal contratto a tempo indeterminato), allora si dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto.
Tali certificazioni potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.
La certificazione del contratto di lavoro può essere effettuata dall’Ispettorato del lavoro, dalle Province, Enti bilaterali, Università…

 

 

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