Sicurezza nei cantieri: patente a crediti dal 1/10/2024 – DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

La presente per informare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/09/2024 il DECRETO 18 settembre 2024, n. 132 Regolamento attuativo patente a crediti sicurezza cantieri, che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (aspetto già menzionato nella ns circolare 03/2024).

I requisiti sotto indicati saranno obbligatori dall’entrata in vigore del Decreto n.132 ovvero dal 01/10/2024:

A CHI SI APPLICA LA PATENTE A PUNTI?

Si applica a TUTTE LE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI di cui all’art. 89 c.1, lett. a), D. Lgs. 81/2008.I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

SONO ESCLUSI:

• Chi effettua solo fornitura di materiale

• Chi presta attività intellettuale

• I titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria.

COME SI RICHIEDE E COME VIENE RILASCIATA LA PATENTE?

La patente viene richiesta DAI SOGGETTI INTERESSATI o per il tramite di un SOGGETTO DELEGATO, attraverso il sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che rilascerà la patente in FORMATO DIGITALE.
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE A CREDITI?

In fase di richiesta on line, il soggetto interessato AUTOCERTIFICA di essere in possesso:

• certificato di iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO industria;

• DURC in corso di validità;

• DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore (compresi soci ed i collaboratori);

• Attestati di FORMAZIONE OBBLIGATORIA in tema di SALUTE E SICUREZZA;

• Nomina dell’RSPP, qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore (compresi soci ed i collaboratori);

• Certificazione di regolarità fiscale.

QUALI SONO LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL APATENTE?

La patente identifica:

• data e numero di rilascio della patente;

• dati del TITOLARE DELLA PATENTE (persona giuridica, imprenditore individuale o del lavoratore autonomo);

• dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

• punteggio attribuito al momento del rilascio della patente, unitamente agli aggiornamenti in tempo reale;

• la decurtazione dei crediti e gli illeciti che l’hanno causata;

• eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

QUANTI CREDITI HA INIZIALMENTE LA PATENTE?

Il credito iniziale RICONOSCIUTO A TUTTI I RICHIEDENTI è pari a 30.Ai 30 crediti si possono aggiungere (vedasi Allegato 1 alla presente circolare):

• ulteriori 30 crediti per anzianità d’impresa di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuibili nel tempo, in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomo;

• ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività in materia di salute e sicurezza.

QUAL’E’ IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PER LAVORARE IN CANTIERE?

15 CREDITI.
È possibile reintegrare i crediti attraverso attività riconosciute da apposita commissione, che provvederà ad integrare i crediti.

COME VENGONO DECURTATI I CREDITI?

I crediti possono essere decurtati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in caso di VIOLAZIONE DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA contenute nell’Allegato I-bis (vedasi Allegato 2 alla presente circolare) al D.Lgs. 81/2008.Esempio:

• omesso DVR: -5 CREDITI

• infortunio occorso in seguito al mancato rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza: da -5 a -20 CREDITI, a seconda della gravità dell’accaduto.

ATTENZIONE: alcuni inadempimenti provocano, oltre alla decurtazione dei crediti, anche la sospensione dell’attività imprenditoriale, ex art. 14 D.Lgs. 81/2008.

LA DECURATAZIONE AVVIENE SOLO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI.

LA PATENTE PUO’ ESSERE SOSPESA O REVOCATA?

Sì, la patente può essere sospesa da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, FINO A 12 MESI, nel caso in cui si verifichino infortuni mortali o che provochino INABILITÁ PERMANENTE, assoluta o parziale.
La patente è, inoltre, REVOCATA nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, LA NON VERIDICITÁ di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi i 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio della nuova patente

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

Le sanzioni saranno previste per il COMMITTENTE e per il TITOLARE DELLA PATENTE, nel caso in cui sia permesso l’accesso in cantiere senza patente o con patente dotata di credito inferiore a 15. La sanzione di natura amministrativa, è pari al 10% DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A 6000 euro.

QUALI SONO LE NOVITA’ DEL DM 18.09.24?

Entro 5 giorni dalla richiesta di rilascio della patente, il Datore di Lavoro dovrà darne comunicazione agli RLS aziendali/RLST.
Si conferma, in questo modo, il ruolo strategico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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