Con la presente per informare che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’unanimità, nella giornata del 16/09/2021, al nuovo decreto legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro. In data 21/09/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21/09/2021 n°127.
Nello specifico per il lavoro privato viene decretato quanto segue:
- Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato. L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro. Tale obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
- Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
- I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. In Allegato 1 inviamo modulo di delega ai soggetti incaricati al controllo.
- L’applicazione ufficiale del Ministero della Salute per il controllo del Green Pass è “VerificaC19”, disponibile sia per Android che iOS. In Allegato 2 inviamo le istruzioni per il controllo dei Green Pass.
- I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al punto precedente, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- È prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass; per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione in applicazione all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
- Il decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Ricordiamo che La Certificazione verde viene generata nei seguenti casi:
- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- Aver completato il ciclo vaccinale;
- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione (comprese modifiche da Decreto Legge 105/2021 e modificazioni della Commissione):
- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12 giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
- nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 12 mesi dalla data di somministrazione;
- nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 12 mesi.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi)