Con la presente si rammentano al Responsabile aziendale le seguenti scadenze:
- Comunicazione acque prelevate da pozzi, sorgenti, corpi d’acqua superficiali:
Entro il 31 marzo 2022 tutti coloro che prelevano acque pubbliche (da pozzo, da sorgente o da corso d’acqua superficiale) per uso connesso ad attività aventi fine di lucro sono tenuti a presentare la Denuncia Annuale delle Acque Derivate nell’anno 2021 agli uffici delle Province in cui ricadono le opere di presa.
Sono esclusi dall’obbligo di presentare la denuncia annuale delle acque derivate i prelievi definiti come domestici dall’articolo 4 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2.
La denuncia annuale delle misurazioni delle portate e dei volumi di acqua derivata può essere presentata:
- in modalità cartacea utilizzando l’allegato “A” alla d.g.r. VII/3235 e corredata dalle schede “A” “B” “C” in relazione alla tipologia di approvvigionamento
- secondo le modalità informatiche scaricabili al seguente indirizzo per la Regione Lombardia:
Denuncia annuale dei quantitativi d’acqua pubblica derivata (regione.lombardia.it)
La denuncia può essere inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: ambiente@pec.provincia.bs.it (per la provincia di Brescia)
- Canoni di concessione derivazione acqua:
Il canone demaniale per l’uso dell’acqua è annuo ed anticipato. Le somme dovute devono essere corrisposte in un’unica soluzione anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento (nuovo termine introdotto dall’art. 7, comma 3, della Legge regionale 35/2016).
Il canone per il 2022 dovrà quindi essere versato entro il 30 giugno 2022.
Di seguito si può scaricare la tabella degli importi dei canoni. Per le modalità di pagamento, si rimanda al seguente indirizzo della Regione Lombardia:
Canoni demaniali per l’uso di acque pubbliche (regione.lombardia.it)
SANZIONI
Di seguito si riporta il testo del comma 8 dell’art. 133 del D. Lgs 152/06.
“Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell’art. 95 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00 Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.”
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.