La presente per informare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02/03/2024 il DL 2/03/2024 n°19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” che introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito dei cantieri edili.
Dal 1/10/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della patente a crediti.
La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
Il DL 2 marzo 2024, n. 19, con l’articolo 29, comma 19, modifica il D.Lgs 81/08 (Testo unico di Sicurezza sul lavoro) in vari punti:
- MODIFICHE ALL’ART.27 D.LGS 81/08 “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI”
I criteri per il rilascio della patente sono elencati nel comma 1 del nuovo articolo 27:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)».
In attesa del rilascio della Patente è possibile svolgere le altre attività (di cantiere) di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/08.
La Patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti (comma 3) e consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente a imprese o lavoratori autonomi di operare nei cantieri.
Le decurtazioni: verranno correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
L’articolo 27 dettaglia (comma 4) le ragioni per le quali si potranno perdere i crediti acquisiti con la Patente. Le decurtazioni sono di:
- 5 crediti: violazioni in materia di lavoro irregolare (di cui al DL 12/2002)
- 7 crediti: per violazioni dell’Allegato XI relativo ai valori di esercizio di macchine e impianti;
- 10 crediti: violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs 81/08 (che prevede i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale come di recente modificate dal Decreto Fiscale 2022);
- 15 crediti in caso di inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale
- 15 crediti per un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni;
- 20 crediti: per morte del lavoratore
- Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi (art. 27 comma 5).
- I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall’Ispettorato nazionale del lavoro che con apposito decreto definirà i crediti decurtati (non si potrà decurtare oltre i 20 crediti).
L’attività in cantieri da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti), comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6000 ad euro 12.000.
Reintegro crediti
La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti sopra menzionati, avrà frequentato corsi di formazione di cui all’art.37, comma 7 D.Lgs 81/08. Ciascun corso consente di riacquisire 5 crediti fino ad un massimo di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti (qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione dei punti)
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti se le imprese adottano modelli di organizzazione e gestione di cui all’art.30 del D.Lgs 81/08.
Esonero patente a crediti
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso di qualificazione SOA (Certificazione che qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici).
- MODIFICHE ART.90 COMMA 9, LETT.B-BIS) E C) D.LGS 81/08 “OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI”
Viene introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di:
- verificare il possesso della Patente a crediti di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto o dell’attestato di qualificazione SOA
- trasmissione della dichiarazione (prevista alla lettera c dell’art.90 comma 9) attestante l’avvenuta verifica della documentazione relativa anche alla patente a punti;
- MODIFICHE ART.157 COMMA 1 LETT.C) D.LGS 81/08 “SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI”
Il Decreto PNRR 2024 nell’art.29 modifica l’articolo 157 del D.Lgs 81/08 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori, inserendo una nuova previsione sanzionatoria per la violazione delle lettere b-bis e c (appena introdotti) dell’articolo 90 comma 9.
Pertanto, chi viola l’articolo 90 b-bis che riguarda la verifica del rispetto del possesso della Patente o la mancata trasmissione della documentazione relativa anche alla Patente, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.